Avviso di garanzia legale e etichette EU GARAN
Padova, 11/09/2026
Con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 di “Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione” è stata recepita la direttiva in questione che muove dall’intento di rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali e rafforzando i presidi informativi posti a tutela di questi ultimi, contribuendo, al contempo, a un'economia circolare, pulita e verde.
In tale contesto sono stati previsti due nuovi strumenti informativi: l’Avviso armonizzato e l’Etichetta armonizzata, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960, che dovranno essere utilizzati a partire dal 27 settembre 2026.
Per maggiori informazioni, consultare:
- Informativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- Informativa della Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI dell'Unione Europea
Nota di cautela: I chiarimenti richiamati hanno natura preliminare e non costituiscono una posizione ufficiale vincolante della Commissione Europea. L’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione compete alla Corte di giustizia dell’Unione europea; l’applicazione nei singoli casi resta di competenza delle autorità e dei giudici nazionali.
Frequently Asked Questions
È l’etichetta armonizzata europea destinata ai beni coperti integralmente da una garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore senza costi aggiuntivi e superiore a due anni. Serve a informare il consumatore prima che sia vincolato dal contratto.
No. Il label è uno strumento informativo. La dichiarazione di garanzia commerciale resta necessaria e deve descrivere con precisione contenuto e condizioni della garanzia, durata, ambito territoriale, beni coperti e procedura da seguire.
Si applica quando la garanzia commerciale di durabilità è offerta senza costi aggiuntivi, supera due anni e copre l’intero bene. La verifica deve essere effettuata sul singolo prodotto e sulla specifica garanzia applicabile.
SOLARWATT, in qualità di produttore, predispone le etichette correttamente compilate e le rende disponibili ai distributori, agli installatori e agli altri venditori in formati digitali e stampabili, corredate da istruzioni chiare.
No. Le disposizioni richiamate dalla Commissione non impongono al produttore di apporre fisicamente l’etichetta su ogni prodotto o sul relativo imballaggio. Il produttore può comunque scegliere tali modalità di esposizione.
No. Il chiarimento ricevuto precisa che non deve essere fisicamente apposto su ciascun modulo fotovoltaico o imballaggio.
Il venditore, cioè la persona fisica o giuridica che conclude il contratto di vendita con il consumatore.
Nella filiera SOLARWATT → Distributore → Installatore → Consumatore, se il distributore vende soltanto a professionisti e l’installatore vende i beni al consumatore, sarà normalmente l’installatore a gestire l’esposizione nel processo B2C.
Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto. Il label deve essere posto in evidenza, chiaramente visibile e inequivocabilmente collegato al prodotto cui si riferisce.
Il venditore può scegliere il mezzo più appropriato al proprio canale di vendita. Le modalità contemplate includono:
- offerta commerciale o preventivo;
- proposta contrattuale;
- scheda prodotto o documentazione tecnica allegata all’offerta;
- accanto al prodotto o sul relativo imballaggio in un ambiente fisico;
- immagine, galleria o descrizione del prodotto in ambiente online;
- etichetta annidata in ambiente online.
Sì. L’offerta o la documentazione precontrattuale è una modalità idonea se il label è ben visibile, chiaramente collegato allo specifico prodotto e disponibile prima della conclusione del contratto.
No. Una sola esposizione può essere sufficiente se è chiaramente collegata al modello e non lascia dubbi sul fatto che la stessa garanzia si applichi a tutte le unità identiche comprese nell’offerta.
Per ciascun bene distinto coperto integralmente da una garanzia commerciale di durabilità qualificata deve essere esposto un label separato e chiaramente associato al prodotto. Un unico label può essere usato soltanto se la stessa garanzia copre l’intero sistema per la durata indicata.
La presentazione deve distinguere chiaramente la garanzia legale, la garanzia commerciale rappresentata dall’EU GARAN Label e le eventuali altre garanzie commerciali. Le differenze di copertura tra moduli, batterie, inverter, sistemi di ricarica e altri componenti non devono essere oscurate.
È l’avviso destinato a informare i consumatori sulla garanzia legale di conformità e ad aiutarli a distinguerla dalle garanzie commerciali, compresa la garanzia commerciale di durabilità.
Il venditore deve esporlo a livello di negozio secondo le modalità previste dalla normativa. Per i canali e le situazioni specifiche, ciascun operatore deve verificare il corretto adempimento in funzione del proprio ruolo e modello di vendita.
Deve identificare i prodotti qualificati, utilizzare i label ufficiali messi a disposizione da SOLARWATT, mostrarli prima della conclusione del contratto e assicurare che ogni label sia associato al prodotto corretto. Deve inoltre gestire l’avviso armonizzato sulla garanzia legale a livello di negozio.
Deve rendere disponibili alla propria rete i materiali ricevuti e supportare la corretta trasmissione delle informazioni. Se non conclude il contratto con il consumatore finale, il chiarimento della Commissione indica che l’installatore-venditore sarà normalmente responsabile dell’esposizione nel processo B2C.